[av_heading tag=’h1′ padding=’70’ heading=’Lo Statuto dell’Associazione’ color=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ custom_font=” size=” subheading_active=’subheading_above’ subheading_size=’15’ custom_class=”]
The Private Equity Kitchen
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Denominazione – Sede – Scopo – Durata

Articolo 1) Denominazione

E’ costituita l’Associazione denominata: “The Private Equity Kitchen”.

Articolo 2) Sede

L’Associazione ha sede in Galleria San Babila 4B, Milano.

Articolo 3) Scopo.

L’Associazione si propone lo scopo di permettere agli associati di estendere la propria rete di contatti tra i professionisti della stessa fascia d’età attivi nel mercato nazionale ed internazionale del Private Equity nonché di favorire la crescita professionale e personale dei propri associati, attraverso l’organizzazione di eventi quali convegni, dibattiti, seminari, incontri formativi, workshop, altri eventi culturali, viaggi ed ogni altra attività necessaria al perseguimento dei propri obiettivi, anche al fine di:

– consolidare i rapporti tra i propri membri, alimentando le relazioni tra gli associati;

– favorire la raccolta e lo scambio di informazioni sul settore, offrendo occasioni di condivisione di conoscenze tra gli associati;

– contribuire alla formazione professionale dei propri membri;

– favorire la nascita e lo sviluppo di iniziative nell’ambito del settore (fra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’origination di nuove operazioni ed il fund raising);

– permettere ai propri membri di entrare in contatto con eventuali opportunità lavorative e/o di crescita professionale.

L’Associazione si propone, infine, l’obiettivo di fornire rappresentanza ai propri associati nei confronti delle varie istituzioni.

Articolo 4) Durata.

La durata dell’associazione è illimitata, e la stessa potrà essere sciolta solo con deliberazione dell’assemblea straordinaria.

Patrimonio – Esercizi sociali

Articolo 5) Patrimonio.

Il patrimonio e le entrate della Associazione sono costituite:

  1. dai conferimenti dei soci fondatori;
  2. dalle quote associative di partecipazione, come determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
  3. dai beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione;
  4. dai contributi versati dagli associati al fine di incrementare il fondo di dotazione;
  5. da qualsiasi contributo, sponsorizzazione, liberalità ed oblazioni ricevuti per la medesima finalità; in particolare, al fine di finanziare il proprio start-up, la realizzazione del sito internet ed i primi eventi, l’Associazione potrà coinvolgere in qualità di sponsor istituti finanziari e società professionali nonché di consulenza con cui i fondi di Private Equity lavorano a stretto contatto per l’analisi e l’execution delle transazioni. Per ogni categoria, sarà identificato un solo “Main Sponsor” che avrà il proprio logo sul sito dell’Associazione e che sarà coinvolto nei vari eventi;
  6. dalle entrate realizzate nello svolgimento della propria attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
  7. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le quote associative non sono rimborsabili.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve, sia durante la vita dell’associazione sia in caso di scioglimento, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge, dovendo essere reimpiegati per il raggiungimento delle finalità associative. A tal fine, l’associazione dovrà impiegare gli eventuali utili, avanzi di gestione, riserve o capitale unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie.

Il Consiglio Direttivo può stabilire rapporti di affiliazione [collaborazione] con organizzazioni che condividono le finalità dell’Associazione e che ne vogliano sostenere l’attività attraverso l’apporto di risorse economiche, relazionali, di conoscenza. Tali soggetti vengono denominati “Sostenitori” e acquistano il diritto di spendere in pubblico tale denominazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce altresì i termini della collaborazione e definisce le caratteristiche del contributi stesso.

Articolo 6) Esercizi sociali.

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale.

Entro il 30 aprile di ogni anno l’Assemblea approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo ed il bilancio di previsione (documenti di bilancio) presentati dal Consiglio Direttivo.

I documenti di bilancio devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede sociale a disposizione di tutti gli associati almeno quindici giorni prima dell’assemblea convocata per la loro approvazione.

Associati

Articolo 7) Ammissione degli associati, esclusione e recesso.

Sono associati le persone fisiche – di età pari od inferiore ad anni 40 (quaranta) – che svolgono attività professionale nel settore del Private Equity, la cui adesione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal detto Consiglio.

L’adesione avviene a titolo personale.

La qualifica di associato attribuisce il diritto a partecipare all’attività sociale e alle iniziative realizzate dall’Associazione.

Coloro che intendono aderire all’Associazione sottopongono la propria domanda al Consiglio Direttivo, secondo le modalità dal medesimo Organo stabilite.

I soci sono tenuti a rispettare le deliberazione dell’Associazione e a contribuire al suo sviluppo.

La partecipazione associativa è intrasmissibile.

L’associato si impegna al versamento della quota di partecipazione annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

  1. per dimissioni da comunicarsi mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato, per iscritto, almeno 3 (tre)mesi prima dello scadere dell’anno;
  2. per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità ivi comprese condotte che si pongano in contrasto con le finalità dell’Associazione e/o azioni che ne danneggino gravemente l’immagine o costituiscano ostacolo al buon andamento del sodalizio. A tale scopo il Consiglio Direttivo procede, entro il primo mese di ogni anno sociale, alla revisione della lista degli Associati. L’esclusione dell’associato deve essere comunicata a mezzo lettera, o via fax o anche via posta elettronica al medesimo, negli specifici recapiti comunicati dall’associato all’atto dell’iscrizione, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea degli associati, a maggioranza semplice, nella prima riunione utile;
  3. per ritardato o mancato versamento della quota associativa annuale.

Gli associati recedenti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

Organi

Amministrazione – Presidente – Assemblea

Articolo 8) Organi.

Gli organi dell’Associazione sono:

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

– l’Assemblea.

Articolo 9) Amministrazione.

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri, tutti eletti dall’Assemblea fra gli associati.

Il primo Consiglio Direttivo sarà costituito dai due soci fondatori, che assumeranno inizialmente la carica di Presidente e Vicepresidente, e rimarrà in carica per due anni o sino alla dimissione dei consiglieri. Successivamente, i membri del Consiglio Direttivo saranno eletti dall’Assemblea fra gli associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consiglio resta in carica per 2 (due) anni ed è rieleggibile

In caso di dimissioni, esclusione o decesso, il Consigliere viene sostituito, nella prima seduta successiva utile, dal primo dei candidati non eletti.

In assenza di candidati disponibili, il Consiglio può deliberare – ove sussistano le condizioni per il suo funzionamento – di proseguire comunque la propria attività fino alla successiva Assemblea, in occasione della quale si provvederà al reintegro del Consiglio stesso.

L’assemblea approva un apposito regolamento elettorale che disciplina le modalità di presentazione delle candidature, le modalità per la raccolta dei voti e il numero di preferenze che possono essere espresse da ciascun elettore.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 (due) volte l’anno, rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo nonché all’ammontare della quota sociale ed ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio  verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato.

Il Consiglio Direttivo, tra l’altro:

  1. attua gli indirizzi di politica generale indicati dall’Assemblea;
  2. delibera su tutte le questioni di carattere amministrativo, finanziario ed organizzativo, ivi compresa l’organizzazione di eventi e iniziative, e su quelle che comunque interessino l’attività sociale;
  3. svolge le funzioni di tesoreria e adotta annualmente il bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea degli associati;
  4. adotta i provvedimenti relativi all’ammissione, all’esclusione, alla decadenza o radiazione dei soci nonché i relativi regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più consiglieri incarichi specifici o la responsabilità di seguire determinate aree di attività dell’Associazione.

Articolo 10) Assemblea.

L’Assemblea è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso mediante e-mail o raccomandata A/R  almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, anche diverso dalla sede associativa.

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. In particolare, ciascun associato potrà rappresentare uno o più altri associati, purché munito di delega scritta.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto, e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

L’assemblea si riunisce:

– almeno una volta l’anno;

– non oltre il 30 giugno, per l’approvazione del conto consuntivo, composto da un rendiconto economico e finanziario, ed il bilancio preventivo come al successivo articolo 16.

La stessa si riunisce altresì per deliberare su ogni altro argomento non di competenza del Consiglio Direttivo tutte le volte che ne facciano richiesta il Presidente, oppure i 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo oppure 1/3 (un terzo) degli associati.

Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è diversamente disposto, occorrono la presenza di almeno metà  degli associati e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

Sono salve le altre e/o diverse maggioranze previste da inderogabili disposizioni di legge. 

Articolo 11) Presidente.

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea tra i consiglieri eletti.

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza, di fronte ai terzi ed in giudizio, dell’Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo; sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione; cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente, che viene nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno in occasione della prima seduta.

Nei casi di assenza o impedimento di entrambi o nel caso in cui la carica resti vacante, il Presidente ed il Vicepresidente sono sostituiti dal Consigliere più anziano in carica ovvero da quello più anziano di età in caso di pari permanenza in carica. 

Articolo 12) Scioglimento e destinazione del patrimonio.

L’Associazione si scioglie per il venir meno di tutti gli associati, per l’impossibilità del conseguimento dello scopo associativo, ovvero per il conseguimento dello stesso, per delibera dell’Assemblea ai sensi dell’art. 21 c.c., per l’impossibilità di costituzione, rinnovazione e/o funzionamento dell’organo amministrativo.

Addivenendosi  per qualunque causa allo scioglimento dell’Associazione, la liquidazione sarà demandata a tre persone nominate dall’Assemblea che ne determinerà i poteri anche con riguardo alla destinazione dei fondi eventualmente residuali.

I fondi e i beni residuati dopo la liquidazione saranno devoluti ad uno o più Enti, designati dall’Assemblea, con fini analoghi a quelli dell’associazione o fini di pubblica utilità, salva diversa deliberazione dell’Assemblea medesima.

Articolo 13) Sistema e regole di riferimento.

L’Associazione è aconfessionale e opera senza fini di lucro in conformità alla legge e al presente statuto.

Eventuali regolamenti interni, con l’eccezione del regolamento elettorale di cui al precedente articolo 9 che rimane di competenza dell’Assemblea, possono essere approvati dal Consiglio Direttivo, per disciplinare in maniera specifica aspetti organizzativi ed operativi dell’attività dell’Associazione.

Gli associati sono tenuti all’osservanza delle norme del presente statuto e delle deliberazioni ritualmente assunte dagli Organi dell’Associazione.

Articolo 14) Rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento norme del codice civile, alle altre leggi e normative vigenti ed ai principi dell’ordinamento giuridico italiano.

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